LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" (G.U. n. 26 del 01-02-2007).
Il D.Lgs. 311 è entrato in vigore il 2 febbraio 2007.
La Certificazione Energetica è un documento riconosciuto e rilasciato dallo Stato membro o da un istituto da esso designato, in cui è riportato il valore di calcolo del Fabbisogno Energetico Convenzionale, ossia del "rendimento energetico di un edificio" (come da direttiva 2002/91/CE). I valori riportati nell'attestato di certificazione devono consentire al consumatore di raffrontare e valutare il consumo energetico dell'edificio.
CATEGORIE DI EDIFICI
In funzione della destinazione d'uso prevista dal D.P.R. 412/93 e nel rispetto del decreto, vengono attribuite differenti verifiche da rispettare.

QUADRO TEMPORALE
Entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 192/05 (entro il 08/10/2006) è previsto il rilascio dell'attestato di certificazione energetica a cura del costruttore per i seguenti casi:
- gli edifici di nuova costruzione
- la ristrutturazione integrale degli elementi costituenti l'involucro di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m2
- la demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m2
- ampliamenti con un volume > 20% del volume totale dell'edificio
Per tutti gli altri casi le scadenze sono:
Dal 1 luglio 2007
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile per gli edifici con superficie utile > 1000 m2
Dal 1 luglio 2008
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con esclusione delle singole unità abitative per gli edifici con superficie utile anche < 1000 m2
Dal 1 luglio 2009
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso anche delle singole unità immobiliari
Norme transitorie
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, l'attestato di certificazione è sostituito dall'attestato di qualificazione energetica o da un'equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente la data del 08/10/2005.
Trascorsi 12 mesi dalla emanazione delle Linee Guida Nazionali l'attestato di qualificazione energetica o l'equivalente procedura di certificazione stabilita dal Comune perdono efficacia. Alla scadenza, in caso di compravendita o locazione, il proprietario dovrà ricorrere alla certificazione vera e propria che ha validità decennale.
A decorrere dal 1 gennaio 2007 l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata è necessario per accedere alle agevolazioni di qualsiasi natura. L'attestato di certificazione energetica ha una validità di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi le prestazioni energetiche dell'edificio o impianto.
Inoltre dal 1 gennaio 2007 tutti i contratti di gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata entro i primi 6 mesi di vigenza contrattuale con esposizione al pubblico della targa energetica.


